Art. 9.

      1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 64. - L'Assemblea nazionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
      Le sedute sono pubbliche; tuttavia l'Assemblea nazionale può deliberare di adunarsi in seduta segreta, purché all'atto della deliberazione sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
      Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o il regolamento prescriva una maggioranza speciale.
      I membri del Governo, anche se non fanno parte dell'Assemblea nazionale, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
      Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni nella formazione dell'ordine del giorno e in ogni altro momento dell'attività parlamentare».